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Contenzioso

La Corte Costituzionale sul Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 si rivolge alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

 

Lo Studio, con un gruppo di lavoro composto dai soci Giuseppe Pizzonia e Marco Emma nonché dall’associate Riccardo Rinaldi, unitamente ai colleghi dello Studio Cintoli, per un cliente comune del settore elettrico, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Corte Costituzionale

(i) che la platea soggettiva colpita dal Contributo di solidarietà introdotto dalla legge di Bilancio 2023 è più ampia rispetto a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2022/1854, in quanto estende il prelievo nazionale anche ai soggetti operanti nel settore elettrico ed a quelli c.d. downstream della catena Oil&Gas, non previsti dalla norma europea e

(ii) che tale scelta appare in contrasto con la separazione “soggettiva” delle misure (e. il Contributo di solidarietà ed il tetto sui ricavi) operata dal Regolamento e determinata dalla diversità delle pratiche commerciali del settore e del quadro di riferimento.

La Consulta, con l’Ordinanza n. 21 del 2025, ha riconosciuto altresì che, alla luce del tenore testuale del Regolamento e dei suoi consideranda, le misure nazionali dovrebbero essere considerate equivalenti (e, dunque, legittime), solo se applicate ai soggetti operanti nei medesimi settori individuati dal Regolamento e ciò, anche in ragione della necessità di tutelare l’integrità e il funzionamento dell’interconnesso mercato interno dell’energia, di evitare gravi distorsioni e di mantenere condizioni di parità tra gli operatori.

Tuttavia, per dirimere la censura di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la Consulta ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla compatibilità del Contributo di solidarietà introdotto dall’Italia con il Regolamento, per chiarire se l’allargamento della platea soggettiva possa comunque essere ritenuta, nel contesto economico ed energetico nazionale, una misura equivalente a  quella prevista dal Regolamento o, comunque, manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità del Regolamento.

21 febbraio 2025