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Lo Studio vince in primo grado sul rimborso della quota del “contributo extraprofitti 2022” estranea all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Lo Studio, con un team composto dai Partner Giuseppe Pizzonia e Marco Emma, nell’interesse di primari operatori del settore energetico, ha ottenuto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il riconoscimento del diritto al rimborso della quota del “contributo straordinario contro il caro bollette”(il c.d. contributo extraprofitti per il 2022) afferente ai c.d. elementi estranei.

Più in dettaglio, la Corte, con le sentenze 864 e 865 del 2026, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2024 e delle argomentazioni addotte in giudizio, ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma istitutiva del contributo extraprofitti: posto che  la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 37 del D.L. n. 21/2022 nella parte in cui include nell’imponibile (pari all’incremento del saldo delle LIPE IVA nei periodi di riferimento) anche le accise poi riversate allo Stato, la Corte romana ha allo stesso modo statuito che devono essere esclusi dall’imponibile anche altri elementi per loro natura estranei rispetto alla nozione di incremento speculativo dei prezzi energetici che è alla base del contributo straordinario. In specie, nel caso in giudizio è stato ritenuto coerente con i principi enunciati dalla Corte costituzionale l’esclusione dall’imponibile dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni e dei ricavi retrocessi al GSE in applicazione del c.d. meccanismo a due vie ex art. 15-bis, D.L. n. 4/2022.

IlSole24Ore

11 febbraio 2026