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Lo studio ottiene il rinvio alla Corte Costituzionale del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

 

Lo Studio, con un gruppo di lavoro composto dal Prof. Giulio Tremonti, dai soci Giuseppe Pizzonia e Marco Emma nonché dall’associate Riccardo Rinaldi, (i primi due anche in delega, nel collegio difensivo composto anche da professionisti di un primario studio di diritto amministrativo), ha ottenuto, davanti al TAR del Lazio, per un cliente del settore elettrico, la rimessione alla Corte Costituzionale del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 introdotto dall’art. 1, commi 115 e ss. della legge di Bilancio 2023.

Nella relativa Ordinanza, il TAR ha accolto le argomentazioni di merito formulate, evidenziando contrasti tanto con la normativa dell’Unione europea quanto con gli artt. 117, 3 e 53 della Carta Costituzionale.

In particolare, il Collegio ha rilevato che il contributo violerebbe i vincoli dettati dal Regolamento UE 1854/2022 avendo il legislatore incluso tra i soggetti passivi anche società diverse da quelle operanti nel settore estrattivo e della raffineria, così creando evidenti asimmetrie a livello UE.

Il Collegio ha poi osservato che la modalità di determinazione della base imponibile del contributo appare in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva, in quanto inidonea a tassare gli incrementi di profitti dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia, potendo essere influenzata anche da “voci che nulla hanno nulla a che vedere con gli “extraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici”.

Inoltre, secondo i giudici, parte dell’incremento dei profitti realizzato nel 2022 doveva essere imputato alla fisiologica riespansione della domanda legata al superamento della pandemia da Covid–19 ed alla conseguente ripresa economica.

In aggiunta, il Tribunale osserva che il Contributo colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte potenzialmente già tassata con il precedente contributo straordinario, introdotto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022, e, per il mese di dicembre 2022, con il tetto ai ricavi di mercato applicato ai gestori degli impianti alimentati da fonti non rinnovabili (art. 1, co. 30 e ss. della legge di Bilancio 2023).

Infine, il Collegio osserva che il comma 118 citato, contrasta con gli articoli 3 e 53 della Costituzione nella misura in cui prevede che il Contributo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

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IlSole24Ore

18 gennaio 2024